IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  10 febbraio  1962,  recante  «Nuove  disposizioni
relative all'Opera nazionale per i ciechi civili»;
  Vista  la  legge  28 marzo  1968,  n.  406,  recante  «Norme per la
concessione  di  un'indennita'  di accompagnamento ai ciechi assoluti
assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili»;
  Vista  la  legge  26 maggio  1970,  n.  381,  recante  «Aumento del
contributo  ordinario dello Stato a favore dell'ente nazionale per la
protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti»;
  Vista  la  legge  27 maggio  1970,  n. 382, recante»Disposizioni in
materia di assistenza ai ciechi civili»;
  Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge
del  decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili»;
  Vista  la  legge  11 febbraio  1980,  n. 18, recante «Indennita' di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;
  Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative
in  materia  di  assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi
civili ed ai sordomuti»;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 novembre  1988, n. 509, recante
«Norme  per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente
per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
26 luglio 1988, n. 291»;
  Vista  la  legge  11 ottobre  1990, n. 289, recante «Modifiche alla
disciplina  delle  indennita'  di  accompagnamento  di cui alla legge
21 novembre  1988,  n.  508,  recante norme integrative in materia di
assistenza  economica  agli  invalidi  civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti  e  istituzione  di un'indennita' di frequenza per i minori
invalidi»;
  Vista  la  legge  15 ottobre  1990,  n.  295, recante «Modifiche ed
integrazioni  all'art.  3  del  decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
successive  modificazioni,  in  materia  di revisione delle categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti»;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro n. 387 del 5 agosto 1991,
recante  «Norme  di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni
contenute  nella  legge  15 ottobre  1990,  n.  295,  in  materia  di
accertamento dell'invalidita' civile»;
  Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»;
  Visto il decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n.  698, recante «Norme sul riordinamento dei procedimenti in materia
di  riconoscimento  delle  minorazioni civili e sulla concessione dei
benefici economici»;
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  n.  323  del  20 giugno 1996,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 425,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento  della  finanza
pubblica»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile  1997,  n.  157, recante
«Attuazione  delle delega conferita dall'art. 3, comma 3, lettera d),
della  legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle
attivita'   di   controllo   sulle   prestazioni   previdenziali   ed
assistenziali di invalidita' e inabilita»;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
  Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
  Visto   l'art.   4   del  decreto-legge  20 giugno  1996,  n.  323,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 425,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento  della  finanza
pubblica»;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
  Vista  la  legge  3 aprile  2001, n. 131, recante «Norme a sostegno
delle persone in condizioni di cecita' parziale»;
  Vista  la  legge  3 aprile 2001, n. 138, recante «Classificazione e
quantificazione  delle  minorazioni  visive  e  norme  in  materia di
accertamenti oculistici»;
  Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
  Visto  l'art.  42  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici»;
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  30 settembre  2005  n.  203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante  «Misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure
urgenti  in  materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione»;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Funzioni trasferite
  1.  Ai  sensi  dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
230,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248,  a  decorrere  dal  1° aprile  2007,  l'Istituto nazionale della
previdenza  sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni
residuate  allo  Stato  in  materia  di  invalidita'  civile, cecita'
civile,  sordomutismo, handicap e disabilita', gia' di competenza del
Ministero  dell'economia  e delle finanze. A decorrere dalla medesima
data,  l'I.N.P.S. subentra al Ministero dell'economia e delle finanze
nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.
  2.  Il  trasferimento  delle  risorse finanziarie, strumentali e di
personale,  inerenti alle funzioni di cui al comma 1, avviene secondo
i termini e le modalita' di cui al presente decreto.